(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 29 ottobre 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visti gli articoli 53 e 54, comma  1,  punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige»; 
  Vista la legge provinciale  4  marzo  2008,  n.  1  (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio); 
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  2297  del  24
ottobre  2013  recante  ad   oggetto   «Regolamento   di   attuazione
dell'articolo 68, comma 1, lettera  d),  della  legge  provinciale  4
marzo  2008,  n.  1  (Pianificazione  urbanistica   e   governo   del
territorio) in materia di criteri per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari.», 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera d), della legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e  governo
del territorio), questo regolamento definisce i criteri per  la  posa
di cartelli o altri mezzi pubblicitari fuori dai  centri  abitati  ai
fini del rilascio  della  relativa  autorizzazione  paesaggistica  da
parte  delle  commissioni  per  la  pianificazione  territoriale   il
paesaggio delle comunita' (CPC). 
  2. In questo regolamento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 
    a) il piano urbanistico provinciale e' indicato come «PUP»; 
    b) l'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale  27
maggio  2008,  n.  5  (Approvazione  del  nuovo   piano   urbanistico
provinciale) e' indicato come «norme di attuazione»; 
    c) la legge  provinciale  4  marzo  2008,  n.  1  (Pianificazione
urbanistica  e  governo  del  territorio)  e'  indicata  come  «legge
urbanistica provinciale»; 
    d) il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
della strada) e' denominato «Codice della strada». 
  3. Rimane ferma la disciplina di  cui  alla  legge  provinciale  19
dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle  strade  del
vino  e  delle  strade  dei  sapori)  in  materia  di  segnaletica  e
cartellonistica informativa lungo le strade del vino e le strade  dei
sapori.